divieto di abbandono dei piccoli rifiuti

Grazie al collegato ambientale LEGGE 28 dicembre 2015, n° 221 art. 40, in vigore da 2.2.2016, è stata introdotta una modifica nel Testo Unico Ambientale D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 per i rifiuti di piccolissime dimensioni.

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3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Art. 232-ter (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni).

-1. "Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi";

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio".